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Se il minore non convive con l'altro genitore, non si rappresenta il reato di sottrazione di minore. Corte di Appello di Palermo, IV sez. penale, sentenza n° 2362 del 4 maggio 2016.

Mercoledì, 7 Settembre 2016
Giurisprudenza | Minori | Merito
Corte di Appello di Palermo, IV sez. penale, sentenza n° 2362 del 4  maggio 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il minore che non ha mai convissuto con uno dei genitori in modo stabile e duraturo non viene sottratto a quel genitore, proprio perchè non ha mai sviluppato un rapporto continuativo e strutturato con l'abitazione.

Nel caso in esame, una mamma, che aveva portato la figlia appena nata a vivere nell'abitazione del padre naturale della stessa, abitazione nella quale nemmeno lei era mai andata a vivere, era stata denunciata dall'ex compagno per sottrazione di minore ex art 574 c.p.

La Corte d'Appello, confermando il provvedimento di primo grado, ha stabilito però che nella condotta della donna non si erano concretizzate nè l'elemento soggettivo nè quello oggettivo richieste dalla fattispecie di reato. La donna volendo proteggere la figlia dai comportamenti violenti dell'uomo, aveva portato la stessa a casa della propria madre.


autore: Zadnik Francesca