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Se il padre aderisce a diversa confessione religiosa non merita la revoca dell'affidamento condiviso dei figli e l'addebito della separazione. Corte di Cassazione, ordinanza n° 14728 del 19 luglio 2016

Corte di Cassazione, ordinanza n° 14728 del 19 luglio 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di una donna separata contro le decisioni di merito e d'appello, ha sancito che il cambiamento di credo religioso dell'altro genitore non possa essere elemento ostativo alla frequentazione dei figli.
Era stato disposto l'affido condiviso a lei e all'ex marito dopo la separazione.L'uomo però si era convertito ad una nuova confessione religiosa, il credo in Geova.
A causa della sua adesione a valori inconciliabili con quelli riconosciuti fino a quel momento dalla famiglia, ovvero propri del cattolicesimo. la moglie aveva adito l'autorità giudiziaria per ottenere l'affido esclusivo della prole e l'addebito della separazione al marito.
Di diverso avviso i Supremi Giudici che hanno negato l'addebito e fatto presente come professare un altro credo non può essere considerato un problema, a meno che non si traduca in comportamenti incompatibili con i doveri del genitore. Nella fattispecie, trattandosi di un culto riconosciuto dallo Stato, la sua conversione non può far venire meno il diritto-dovere di educare e crescere i figli.

autore: Zadnik Francesca