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Ammessa azione revocatoria ex 2901 cc. anche per mera legittima aspettativa di credito della moglie. Corte di Cassazione sentenza n. 14649 del 18 luglio 2016.

Corte di Cassazione sentenza n. 14649 del 18 luglio 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Un uomo aveva posto in essere atti di compravendita, vendendo alla sorella la quota del 50% di un'unità immobiliare oggetto di comunione ordinaria e al padre un motociclo e una autovettura.
La moglie, avendo avviato le procedure di separazione, si era ritenuta lesa da tale azione del marito, ed aveva attuato azione revocatoria ex art. 2901 cc, vantando nei confronti del marito crediti per più titoli.

È principio consolidato, precisa il Collegio, che l'azione possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. 

L'art. 2901 c.c., ha infatti accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, e quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, appare idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell' azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

Sotto altro profilo, va evidenziato che a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.








autore: Zadnik Francesca