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Matrimonio via skype, ammessa la validità e trascrivibilità nell'ordinamento italiano. Corte di Cassazione sent. 15343 del 25 luglio 2016.

Venerdì, 29 Luglio 2016
Giurisprudenza | Matrimonio | Legittimità
Corte di Cassazione sent. 15343 del 25 luglio 2016. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile alla trascrizione dell'atto di matrimonio fra due giovani celebrato via internet con la modalità dell'applicazione skype, era stato giustificato, poiché la modalità di celebrazione, "in via telefonica o telematica" era da ritenersi contraria all'ordine pubblico, sul presupposto che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, "la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell'esprimere la volontà di sposarsi".

Nel contraddittorio con il ministero dell'interno e il comune, sia il tribunale di Bologna che la Corte d'appello ritenevano il matrimonio validamente celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge pakistana e, quindi, anche per l'ordinamento italiano, indipendentemente dalla modalità con la quale era stato celebrato, e in ogni caso alla presenza dello sposo e dei suoi testimoni.

Pertanto, il rifiuto di trascriverlo da parte dell'ufficiale di stato civile era illegittimo, non sussistendo alcuna violazione dell'ordine pubblico internazionale, "atteso che la contestuale presenza dei nubendi dinanzi all'autorità officiante, a norma dell'art. 107 c.c., non costituisce un principio irrinunciabile per la stessa legge italiana".

La Corte bolognese, affermano infatti, ha correttamente premesso che, ai sensi dell'articolo 28 della l. n. 218/1995, "il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento".

Pertanto, l'unione celebrata validamente secondo le leggi del Pakistan è da ritenersi valida per l'ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico. Quanto all'opposizione del ministero sulla circostanza che la celebrazione del matrimonio via internet con la sola presenza dello sposo (avendo la sposa partecipato telematicamente) non garantirebbe la genuinità dell'espressione del consenso, la Cassazione sottolinea che "se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano".


autore: Zadnik Francesca