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La spesa per polizza assicurativa a copertura spese mediche rientra fra quelle straordinarie da suddividersi fra genitori, anche senza previo accordo. Tribunale di Roma. Sent. 21 giugno 2016. dott. Donatella Galterio.

Tribunale di Roma. Sentenza 21 giugno 2016.  dott. Donatella Galterio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudizio aveva origine dall'opposizione di un decreto ingiuntivo per € 19000,00 che la signora aveva ottenuto nei confronti del marito da cui era divorziata, per il mancato pagamento di spese sanitarie straordinarie ed extrascolastiche. La madre, affidataria esclusiva della figlia minorenne, chiedeva al padre pagamento delle spese sanitarie pari ad Euro 5807,8 8 (quale somma non soggetta a copertura assicurativa) sostenute con libertà assoluta sulla possibilità di scegliere le modalità di cura e assistenza della figlia, senza alcun obbligo di comunicare alcunchè all'ex coniuge in ordine a queste scelte, oltre ad altri pagamenti relativi a spese sostenute per la figlia.
Emergeva infatti dal confronto con la sentenza di divorzio la statuizione che il genitore non affidatario fosse tenuto alla contribuzione per intero alle spese straordinarie (non coperte dai S.S.N.) e scolastiche, ivi comprese tasse di iscrizione, rette, libri di testo, viaggi culturali, questi ultimi se previamente concordati.
La circostanza che la madre affidataria avesse a suo tempo optato per la stipula di una polizza sanitaria a favore della figlia, per tutelare la stessa da eventuali futuri inadempimenti del padre, non esonera pertanto lo stesso a far fronte alle spese mediche occorse alla figlia, a seguito di un grave incidente stradale, sebbene la stessa avesse già avuto un risarcimento delle spese sostenute da parte della compagnia di assicurazione, nè rileva che le spese fossero state tutte effettuate presso strutture private poichè la madre aveva piena libertà di scelta fra strutture pubbliche o private. Il tribunale asserisce infatti che " il padre sia tenuto, per quanto attiene alle spese mediche di cui al decreto ingiuntivo, a rifonderle integralmente all'opposta, non potendo egli trincerarsi dietro l'esistenza di una polizza assicurativa che essendo stata negoziata e pagata esclusivamente dalla signora Co., senza alcuna contribuzione da parte del marito, non può tradursi in un beneficio a favore di quest'ultimo, tale da dispensarlo da ogni obbligo che invece era stato posto dal giudice del divorzio a suo carico esclusivo."
Conseguentemente del tutto privo di rilievo è l'accertamento relativo alle somme rimborsate dall'assicurazione all'opposta che ha inteso con la negoziazione della relativa polizza premunirsi, nella certezza di non essere economicamente in grado di assumere su di sé il carico di anticipazioni certamente onerose, quali si sono rivelate nella specie quelle per gli interventi chirurgici subiti dalla figlia a seguito del rovinoso incidente stradale di cui è stata vittima, da eventuali inadempimenti dell'obbligato
Il padre non viene considerato invece tenuto al pagamento della spesa relativa al corso privato di inglese, in quanto ridetta spesa, è conaturata da diversa natura.
La spesa di € 1.344, relativa come emerge dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dalle quietanze allegate, ad un corso di lingua inglese effettuato presso l'istituto privato "(...)": lungi dal costituire una spesa scolastica, il corso privato frequentato da Fl. al di fuori dell'istituto scolastico di appartenenza, si inscrive nel novero delle spese straordinarie di altra natura (trattasi invero di spese c.d. "parascolastiche") che non essendo state regolate dal giudice del divorzio devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario e che quindi, ove non sostenibili dalla madre in via esclusiva, avrebbero necessariamente richiesto un esplicito assenso dell'ex marito sia sulla scelta che sulla suddivisione ovvero sull'assunzione integrale da parte di costui del relativo esborso.

autore: Zadnik Francesca