Incostituzionale la disposizione che decurta la pensione di reversibilità per il coniuge superstite solo perchè vi è cospicua differenza di età fra i coniugi. Corte Costituzionale. Sentenza 174 del 14 luglio 2016.
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La disposizione censurata prevede che «Con effetto sulle
pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato
contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in
ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto
al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Inoltre, la misura restrittiva adottata dal legislatore si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: le decurtazioni previste sarebbero innanzitutto irragionevoli, perché legate a fattori futuri, incerti, estranei alle regole dell'istituto della pensione di reversibilità (la durata del matrimonio, l'età del coniuge pensionato). In secondo luogo, esse sarebbero lesive dell'eguaglianza tra i coniugi, discriminando arbitrariamente – quanto alla garanzia di continuità del sostentamento – il coniuge apoditticamente più giovane.
Il giudice rimettente assume che la disciplina impugnata contrasti con l'art. 29 Cost., in quanto le decurtazioni previste dalla legge pregiudicano la possibilità di condurre una vita dignitosa dopo la morte del coniuge e violano così la libertà di compiere scelte personali in àmbito familiare.
La ratio della misura restrittiva risiede nella presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant'anni con una persona di vent'anni più giovane traggano origine dall'intento di frodare le ragioni dell'erario, quando non vi siano figli minori, studenti o inabili.La disposizione opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi. Si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni «a mero fondamento naturalistico» , che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto estranee «all'essenza e ai fini del vincolo coniugale», con peculiare riguardo all'età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio. La Corte riconosce la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
autore: Zadnik Francesca
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