Confermata la costituzionalità della negoziazione assistita. Infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Negoziazione assistita -Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile)
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La Corte Costituzionale, recentemente investita della questione di legittimità costituzionale dell' art. 3, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione relativamente alla parte in cui – disponendo "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita" – sottopone la procedibilità della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, si è pronunciata ritenendo infondata la questione.
Mentre infatti secondo il rimettente, la disposizione denunciata –
introducendo una ulteriore «condizione di procedibilità», che si
sovrappone alla "condizione di proponibilità" già prevista dagli artt.
145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, in tema di azioni
risarcitorie del danno da circolazione di autoveicoli – sarebbe «del
tutto irragionevole oltre che inutile» ed avrebbe «il solo fine di
rinviare sine die l'inizio del contenzioso», con ciò, appunto, violando
gli artt. 3 e 24 Cost, secondo la Corte le due disposizioni hanno funzioni diverse e complementari.
È a questo punto, infatti, che si inserisce il meccanismo predisposto dalla normativa denunciata, la quale disegna un procedimento che precede, ed è volto anche ad evitare, l'accesso al giudice, attraverso «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo».
Secondo la Corte Costituzionale pertanto "La tutela garantita dall'art. 24 Cost. – la quale non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione (sentenze n. 243 del 2014 e n. 276 del 2000, per tutte) – non è, compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, attesa la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell'assicuratore, agli effetti dell'auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell'interesse risarcitorio del danneggiato."editor: Zadnik Francesca
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