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L'istanza della minore ad essere autorizzata ad abortire non può essere accolta senza l'ascolto della stessa. Tribunale di Mantova, 29 febbraio 2016.

Giovedì, 30 Giugno 2016
Giurisprudenza | Minori | Merito

Il ruolo del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione all'aborto, di cui all'art. 12 della L. 194/1978, è – "in tutti i casi in cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso" – esclusivamente quello di consentire alla minore di decidere in merito all'interruzione di gravidanza.
Funzione che, allora, non può configurarsi – come già rilevato dalla Corte Costituzionale con ordinanza 76/96 – quale potestà codecisionale" trattandosi di decisione rimessa, alle condizioni sancite, solo "alla responsabilità della donna".
Il provvedimento dell'organo tutelare dovrà inevitabilmente rispondere soltanto "ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale".
Va da sè che in assenza della minore, il giudice non possa fa altro che rigettare l'istanza della stessa che aveva richiesto di poter interrompere la gravidanza.

autore: Zadnik Francesca