Al genitore che ha cresciuto da solo il figlio spetta l'azione di regresso ed il risarcimento del danno. Trib. Roma 29 febbraio 2016
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A seguito dell'accertamento giudiziale della paternità la madre ha diritto di regresso verso il padre per la quota parte del mantenimento della figlia dalla nascita alla sua indipendenza economica. Suo l'onere di fornire la prova degli esborsi sostenuti e, in assenza di prova diretta, anche per via presuntiva, attraverso i dati Istat sulla spesa media delle famiglie.Al genitore rimasto solo a crescere un figlio spetta il risarcimento del danno morale per lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a condividere le cure genitoriali, danno conseguente al peggioramento della qualità della vita derivante dalla perdita di sostegno morale e materiale.
autore: Fossati Cesare
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