Essenziale provare lo stato di bisogno al fine di individuare la condotta ex art. 570 c.p. Corte di Cassazione, sent. 31 maggio 2016 n° 23010
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Riduzione di assegno di mantenimento per non meglio precisate ristrettezze economiche, protrattosi per soli 7 mesi (l'assegno era stato ridotto per decisione unilaterale del marito da € 4000,00 ad € 800,00.=).Azione della moglie, al fine di far riconoscere la condotta del marito per violazione degli obblighi di assistenza.Viene però accolto il ricorso del marito che si difende indicando sia la limitata riduzione temporale del pagamento nei confronti della moglie, sia indicando la carenza dell'effettivo stato di bisogno della moglie, prodromico al riconoscimento della condotta ex art. 570.c.p.
autore: Zadnik Francesca
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