Diniego del p.m. al concedere il nulla osta alla negoziazione assistita, qualora sia stata raggiunta con assistenza di avvocati dello stesso studio. Tribunale di Torino, Decreto 13 maggio 2016.
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Pur autorizzando successivamente l'accordo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio raggiunto tramite negoziazione assistita da avvocati
a norma dell' art. 6 D.L. 132/2014,
il Tribunale di Torino censura la condotta dei legali della coppia i quali, in violazione delle regole deontologiche, hanno redatto l'accordo di negoziazione violando l'obbligo di astensione in casi di conflitto di interesse, previsto dal codice deontologico professionale.
Le disposizioni del Codice Deontologico forense vigente, infatti, all'art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi,
contemplano espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le
parti abbiano interessi confliggenti , astensione che è prescritta
anche nel caso in cui i difensori "siano partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale o che esercitino
negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera
non occasionale"
Il conflitto di interesse si manifesterebbe ogni qual volta gli accordi di negoziazione siano redatti da avvocati che siano parti del medesimo studio professionale e/o che collaborino in modo non occasionale, i quali assumano rispettivamente la difesa delle parti in conflitto.
L'accordo di negoziazione è pertanto salvo ma solo poichè uno dei due coniugi ha revocato il mandato ad uno dei legali, nominado un altro professionista.
editor: Zadnik Francesca
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