No sottrazione internazionale di minore ma valutazione della migliore collocazione dello stesso. Corte di Cassazione n. 10817 del 25 maggio 2016.
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Il padre che trattiene i figli in Italia e non li fa rientrare in
Ungheria dalla madre, luogo di residenza abituale, non è tenuto responsabile per sottrazione internazionale di minori.
Il giudice di legittimità,
valorizzando l'interesse prevalente dei minori, che in Italia erano ben assistiti e curati dal padre mentre al contrario in Ungheria venivano vessati dalla madre e avevano difficoltà ad inserirsi nel sistema scolastico, ha ritenuto di rispettare la volontà dei minori, apprezzandone il grado di maturità.
autore: Zadnik Francesca
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