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Danni punitivi e ordine pubblico: la parola alle Sezioni Unite. Cass. ord. 9978 del 16 05 16

Venerdì, 27 Maggio 2016
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità
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A poco più di un anno dal deposito della sentenza n. 7613 del 15/4/2015, la Sezione I della Suprema Corte, torna sulla questione della (in)compatibilità dei danni puntivi con l'ordine pubblico, manifestando apertamente i propri dubbi sull'attualità del contrasto. Osserva la Cassazione come il concetto di ordine pubblico abbia subìto una progressiva evoluzione, valicando i limiti –di un tempo- del riferimento nazionale. I fondamentali principi -giuridici, etici e sociali- che concorrono a formare l'espressione dell'ordine pubblico in un dato momento storico, oggi devono essere desunti non solo dalla nostra Carta Costituzionale ma anche dai Trattati Europei. La valutazione di conformità all'ordine pubblico di un provvedimento e/o di una disposizione normativa, da effettuarsi in termini di congruenza con i valori costituzionali e sovrannazionali, non dovrà essere fatta in astratto, ma in rapporto agli effetti concreti prodotti nell'ordinamento interno. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla delibazione di un provvedimento straniero, dovrà svolgere un giudizio molto simile a quello della verifica di costituzionalità, in termini provabilistici. In questa prospettiva, diventa difficile (continuare a) sostenere l'incompatibilità con l'ordine pubblico, delle norme o delle pronunce prevedono forme di danno punitivo, salvo che nelle ipotesi di abnormità della liquidazione in relazione alle concrete circostanze del caso. La funzione riparatoria-compensantiva, tradizionalmente riconosciuta nel nostro sistema all'istituto risarcitorio, non può essere considerata come l'unica possibile finalità della responsabilità civile , tale da annoverarsi fra i principi irrinunciabili del nostro ordinamento, senza possibilità di deroghe. Al contrario, nella pronuncia citata all'inizio di questo commento (n. 7613/2015) la stessa Cassazione, nell'escludere l'incompatibilità fra le astraintes e l'ordine pubblico, ha riconosciuto la contiguità fra astraintes e danni punitivi, osservando altresì come il nostro ordinamento conosca vari rimedi risarcitori con funzione sanzionatoria (e non già riparatoria), fra cui le misure risarcitorie previste dall'art. 709-ter c.p.c comma 2 nn. 2) e 3), evidenziando l'evoluzione del sistema della responsabilità civile, nella prospettiva internazionalistica, verso finalità di deterrenza e prevenzione, a mo' di strumenti posti a tutela dei diritti fondamentali della persona, dove il confine fra compensazione e sanzione diviene molto sottile e addirittura "sbiadisce".

La particolare importanza della questione, soprattutto in relazione alla riconoscibilità delle pronunce straniere di condanna a danni punitivi, richiede l'intervento delle Sezioni Unite.

Avv. Rita Prinzi.

autore: Fossati Cesare