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La valutazione di inadeguatezza genitoriale si deve attestare su elementi attuali e concreti. La Cedu condanna l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. AFFAIRE CINCIMINO c. ITALIE 28 avril 2016

AFFAIRE CINCIMINO c. ITALIE (Requête no 68884/13) ARRÊT STRASBOURG 28 avril per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La figlia minore della Sig.ra Cincimino venne affidata al padre con la previsione di due incontri settimanali madre-figlia alla presenza di un assistente sociale; il Giudice italiano decise in tal senso su una perizia che indicava i problemi psichiatrici ed emotivi della madre e la invito' ad intraprendere un percorso di assistenza psicologica. Al termine del 2003, gli incontri madre-figlia vennero ridotti ad uno a settimana e alla sig.ra Cincimino fu vietato di incontrare la figlia al di fuori di tali incontri protetti. Questa prescrizione venne confermata sia nel 2005 che infine nel 2006, quando la Corte d'appello di Palermo evidenzio' che la sig.ra Cincimino non aveva svolto il percorso di assistenza psicologia propostagli, aveva cercato di inimicare il padre alla figlia e non collaborava con gli assistenti sociali negli incontri. Negli anni seguenti la sig.ra Cincimino intraprese un percorso terapeutico e nel 2009 chiese nuovamente l'affidamento della figlia, producendo una perizia di parte che ne confermava la stabilita' psicologica. Tuttavia le giurisdizioni interne rigettarono la sua istanza, richiamandosi ai motivi risalenti alla decisione del 2005 e negando una nuova perizia d'ufficio sulla sig.ra Cincimino.

Oggi la sig.ra Cincimino contesta il divieto di vedere la figlia, accusando le autorità nazionali di non aver preservato il rapporto tra lei e la figlia e di aver compromesso il suo ruolo di madre, in violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); invoca inoltre il diritto ad un giusto processo (art. 6 CEDU) che ritiene sia stato violato dall'omessa disposizione di una nuova perizia su di lei, a distanza di anni dalla precedente. La Corte europea ha oggi accolto il primo profilo del ricorso, accertando la violazione dell'articolo 8 CEDU ed accordando alla sig.ra Cincimino 32.000,00 euro per il danno morale patito e 20.000,00 euro per le spese sostenute.

autore: Zadnik Francesca