Rottura del fidanzamento e risarcimento del danno. Non sussistenza in caso di cessazione del rapporto per giusto motivo. Tribunale di Cagliari. Sentenza 487 del 2016.
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La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel qualificare l'obbligazione di rimborso delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio come una speciale responsabilità conseguente ex lege all'esercizio di recesso.
In questo caso però tale speciale responsabilità non sussiste poichè si è evidenziato che la rottura del matrimonio sia stata causata da intollerabilità della convivenza, intrapresa dalle parti prima di contrarre le nozze, e dunque in presenza di un giusto motivo.
autore: Zadnik Francesca
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