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La disoccupazione del marito e l'attività lavorativa della moglie non escludono il diritto all'assegno divorzile per la donna. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – ordinanza 17 maggio 2016, n. 10099

Giovedì, 19 Maggio 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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Viene confermata la titolarità del diritto a percepire l'assegno divorzile di una donna, per un valore pari ad € 310,00.=.
La ratio della decisione si assesta su fatti eminentemente oggettivi.
Nonostante l'uomo non svolga alcuna attività lavorativa infatti, ha a disposizione una notevole quantità di beni immobili e possedimenti, che gli conferiscono buone rendite e dopo la fine del matrimonio ha comunque potuto mantenere un certo significativo standard economico
La donna invece, si è ritrovata a dover svolgere attività lavorative semplici e malretribuite, decadendo dalle condizioni di agiatezza che aveva in costanza di matrimonio.
Pertanto, viene ribadito il diritto della stessa alla percezione di assegno divorzile.

autore: Zadnik Francesca