La liquidazione del patrocinio deve essere contestuale alla chiusura del procedimento. Tribunale di Milano, decreto 22 marzo 2016
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Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 783 della legge 208/2015 al Testo Unico delle spese di Giustizia, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire contestualmente al provvedimento di chiusura del procedimento a seguito di rituale istanza da parte del difensore.In difetto il difensore non perde il relativo diritto, ma può farlo valere in autonomo ulteriore giudizio, essendo venuta meno la potestas decidendi in capo al giudice del procedimento.
autore: Fossati Cesare
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