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Non rileva la PAS, quanto la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore. Cass., 8 aprile 2016 n. 6919

Giovedì, 14 Aprile 2016
Giurisprudenza | Alienazione genitoriale | Legittimità
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Modalità di affido e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio - rifiuto del minore di avere contatti con il padre - interruzione della frequentazione disposta dall'AG - ammissibile il ricorso per cassazione. 
Rilevata mancata indagine sulle cause effettive del rifiuto - acritica adesione alle conclusioni del CTU.
Giudizio prognostico sulle capacità genitoriali fondato su esame di più elementi: 1) pregresse modalità di esercizio dei compiti genitoriali; 2) capacità di relazione affettiva; 3) personalità del genitore; 4) consuetudini di vita e ambiente socio-familiare da offrire al minore.
Capacità di riconoscere le esigenze affettive del figlio, comprensive della conservazione della trama familiare.
Sussistenza o meno della PAS - non compete al giudizio dell'AG.
Atteggiamento ostile del genitore collocatario - grave violazione del diritto del figlio alla rispetto della vita familiare - compete all'AG ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire tale diritto.
Giudizio di  idoneità genitoriale - necessità di indagare in ordine alla capacità di preservare le continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore.

autore: Fossati Cesare