Non commette reato la coppia italiana che fa ricorso all' utero in affitto in Ucraina, se nel paese tale pratica è lecita. Corte di Cassazione. Sentenza n° 13525 del 5 aprile 2016.
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Contrariamente ad una pronuncia del 2014 in cui un bambino nato grazie a tecniche di fecondazione assistita era stato dichiarato in stato di abbandono e adottabile proprio perchè le modalità del suo concepimento erano state ritenute illecite nel nostro ordinamento perchè contrarie all'ordine pubblico (procreazione medicalmente assistita all'estero da coppia italiana che si era là recata all'uopo), in questa recente sentenza i coniugi che, dopo la diagnosi di sterilità, si erano recati in Ucraina per realizzare il loro desiderio di essere genitori, non possono essere condannati per la
violazione della legge 40 né per falso in atto pubblico e false
dichiarazioni sulle generalità del neonato.
La
nascita del bambino era stata iscritta all'ufficio di Stato civile di Kiev che
indicava, in linea con le norme interne, come genitori i due italiani.
autore: Zadnik Francesca
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