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Le somme erogate in costanza di convivenza non sono ripetibili al termine della stessa. Tribunale di Milano. Sentenza del 22 ottobre 2015 n° 11850.

Giovedì, 7 Aprile 2016
Giurisprudenza | Convivenze | Merito
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Coppia di ex conviventi che richiedono la restituzione reciproca delle spese sostenute in costanza di vita insieme per la  gestione della casa e la ristrutturazione della stessa. (canoni di locazione, acquisto di elettrodomestici e mobilia, spese di ristrutturazione )
Il Tribunale ribadisce l'orientamento tenuto in casi analoghi per le c.d. coppie di fatto e cioè che  le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto...configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza,... tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo"
Le spese di questo genere pertanto non sono ripetibili e le reciproche richieste fra le parti non possono essere accolte.

autore: Zadnik Francesca