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Indennità accompagnamento erogata anche per patologie psichiatriche. Corte di Cassazione. Ordinanza n° 5032 del 15 marzo 2016.

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Riconoscimento di indennità di accompagnamento a soggetto affetto da patologie psichiatriche. Sottoposizione del riconoscimento a revisione. Impugnazione per errata qualificazione della patologia psichiatrica come transitoria e passibile di miglioramento, con il conseguente possibile venir meno del beneficio economico.
La corte ha precisato che "l'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18,art. 1, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive,non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri".
Va, dunque, ritenuto che la "capacità dell'assistito di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne significato, portata ed importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica."

autore: Zadnik Francesca