Non sussiste l'obbligo al mantenimento agli studi del figlio fuori corso. Corte di Cassazione sentenza n° 1858 del 1 febbraio 2016.
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Qualificazione del dovere di mantenimento del figlio maggiorenne. Onere
del genitore di provare che figlio abbia raggiunto l'autosufficienza
economica o che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad
una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi
volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e
corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. N.
407 del 2007; n 8954 del
2010). Onere della prova raggiunto. Nel caso
di specie i genitori hanno dato ai figli l'opportunità di frequentare
l'Università dalla quale non hanno saputo trarre profitto: pertanto
viene meno l'obbligo degli stessi a contribuire al pagamento delle spese
universitarie dei figli.
autore: Zadnik Francesca
Martedì, 27 Febbraio 2024
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