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Delega al Governo per la riforma del processo civile. Il disegno di legge A.C. 2953-A. 10 marzo 2016.

Venerdì, 11 Marzo 2016
Notizie | Processo civile

La Camera dei deputati ha approvato, il 10 marzo 2016, un disegno di legge che delega il Governo a effettuare un'ampia riforma del processo civile, in un'ottica di specializzazione e semplificazione dell'offerta di giustizia, e interviene direttamente sul rito per i licenziamenti illegittimi e sul procedimento ingiuntivo. Il disegno di legge passa ora al Senato.

Il disegno di legge A.C. 2953-A delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione e si muove lungo le seguenti linee direttrici.

Il disegno di legge prevede infatti, in primo luogo, l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e, conseguentemente, una rideterminazione delle dotazioni organiche.

Nell'ottica della specializzazione va letta anche la soppressione del tribunale per i minorenni (soppressione che opera non solo in riferimento alle competenze civili, ma anche per le competenze penali): contestualmente, il disegno di legge delega il Governo ad istituire sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori.

In particolare, avranno competenze in primo grado le sezioni specializzate circondariali, istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello (che si occuperanno delle controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori; dei procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale per i minorenni (con limitate eccezioni); e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci). Funzioni di primo grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite - sul modello delle sezioni lavoro - presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello (procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 c.c.; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall'art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa.

Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate delle corti d'appello,con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato.

In sede penale, le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del Tribunale per i minorenni, dovranno essere attribuite alle sezioni specializzate distrettuali.

Dovrà inoltre essere stabilita una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio.

autore: Zadnik Francesca