Amministratore di sostegno non risponde per il bene-vita dell'amministrato così come complessivamente concepito.Corte di Cassazione - Sez V penale - Sentenza 7974 del 26 febbraio 2016
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Incriminazione amministratore di sostegno per abbandono di incapace. Volontà della beneficiaria di vivere da sola a casa propria accudita da figlio e badante. Beneficiaria ritrovata a casa in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande, totalmente disidratata e disorientata nello spazio e nel tempo. Esclusione della penale responsabilità dell'amministratore di sostegno. Annullamento della sentenza di condanna dell'amministratore di sostegno perché il fatto non sussiste. La corte ha così motivato " pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la scadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimonialie e non anche la "cura della persona".
autore: Zadnik Francesca
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