Relazione saltuaria e lavoro precario della beneficiaria non consentono la revoca dell'assegno di divorzio. Corte di Cassazione ordinanza 2 marzo 2016 n. 4175
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Assegno di divorzio - nuova relazione della beneficiaria - saltuarietà della convivenza e mancanza di condivisione delle spese con il nuovo compagno - revoca dell'assegnazione casa per intervenuta autosufficinza del figlio maggiorenne - precarietà del lavoro della beneficiaria - permane l'obbligo di mantenimento dell'ex marito.
autore: Fossati Cesare
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