Spese condominiali straordinarie e spese per la conservazione del bene dopo la separazione dei coniugi. Corte di Cassazione sentenza n° 2194 del 4 febbraio 2016.
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Separazione fra coniugi. Immobile assegnato alla moglie. Obbligo per il marito di sostenere le spese di amministrazione straordinaria per l'appartamento in condominio.
Rifiuto dello stesso di sostenere le spese relative alla conservazione delle parti comuni del condominio per mancata previsione del ridetto obbligo nelle condizioni di separazione.
La suprema Corte impone ad esso l' obbligo di partecipare anche a dette spese, che incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire.
Il ricorso è rigettato poichè il ricorrente è tenuto a corrispondere la propria quota delle spese di conservazione ex art. 1110 c.c., di in virtù della comproprietà dell'immobile, anche se lo stesso è stato assegnato alla moglie in sede di separazione.
autore: Zadnik Francesca
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