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Inadempimento obbligo mantenimento art 570 c.p. e causa di non punibilità ex art 131 bis c.p. Corte di Cassazione penale sentenza n° 4882 del 5 febbraio 2016.

Venerdì, 19 Febbraio 2016
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
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Condanna di due genitori per il mancato sostentamento della figlia minore, affidata alla nonna materna.

o stato di bisogno del minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi ( cfr. Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014);

- lo stato di disoccupazione non è determinante quando non costituisce causa di un comprovato stato di indigenza, questo si decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabilità penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2; nel caso in esame sono stati acquisiti elementi di segno contrario;


© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali - Articolo originale: Violazione obblighi di assistenza: inapplicabile la tenuità del fatto se il genitore non paga mai l'assegno

o stato di bisogno del minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi ( cfr. Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014);

- lo stato di disoccupazione non è determinante quando non costituisce causa di un comprovato stato di indigenza, questo si decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabilità penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2; nel caso in esame sono stati acquisiti elementi di segno contrario;


© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali - Articolo originale: Violazione obblighi di assistenza: inapplicabile la tenuità del fatto se il genitore non paga mai l'assegno
Lo stato di bisogno del minore è presunto. Lo stato di disoccupazione dei genitori non è determinante.

Non sussistono, data la continuità della condotta penalmente rilevante, i presupposti della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

lo stato di bisogno del minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi ( cfr. Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014);

- lo stato di disoccupazione non è determinante quando non costituisce causa di un comprovato stato di indigenza, questo si decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabilità penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2; nel caso in esame sono stati acquisiti elementi di segno contrario;

- per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 131 bis c.p. per la Corte non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'istituto: dalla sentenza impugnata emerge l'idea di un inadempimento cristallizzato nel tempo, frutto di scelte ribadite, mai interrotte, e destinate a privare la figlia minore dei mezzi di sussistenza malgrado la prova di sussistenti sostegni finanziari utili a garantire un anche minimo contributo, nel caso sistematicamente omesso;

- trattasi quindi di una condotta ripetuta nel tempo, indice di manifesta e maturata indifferenza rispetto alle sorti della minore, che, cristallizzata in questi termini, mal si attaglia all'istituto rivendicato.


© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali - Articolo originale: Violazione obblighi di assistenza: inapplicabile la tenuità del fatto se il genitore non paga mai l'assegno

lo stato di bisogno del minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi ( cfr. Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014);

- lo stato di disoccupazione non è determinante quando non costituisce causa di un comprovato stato di indigenza, questo si decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabilità penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2; nel caso in esame sono stati acquisiti elementi di segno contrario;

- per quanto riguarda il disposto di cui all'art. 131 bis c.p. per la Corte non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'istituto: dalla sentenza impugnata emerge l'idea di un inadempimento cristallizzato nel tempo, frutto di scelte ribadite, mai interrotte, e destinate a privare la figlia minore dei mezzi di sussistenza malgrado la prova di sussistenti sostegni finanziari utili a garantire un anche minimo contributo, nel caso sistematicamente omesso;


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autore: Zadnik Francesca