Non si applica la legge sulla continuità affettiva in caso di affido del minore agli enti. Tribunale di Milano. Ordinanza 26 novembre 2015.
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In caso di affido del minore a Enti pubblici o ai Servizi Sociali, la nuova normativa sulla continuità affettiva ex l. 173 del 2015 è da considerarsi inapplicabile.
L'affido ad enti o a realtà di tipo protettivo comunitario, infatti, è determinato ai soli fini di una limitazione della responsabilità genitoriale, e non instaura un legame affettivo fra l'ente o la comunità ed il minore.
Il giudice peraltro, non è obbligato a convocare nè gli uni nè le altre, poichè la situazione non ingenera, nemmeno processualmente, l'esigenza di tutela dell'ente ad essere convocato.
La norma sulla continuità affettiva, si ritiene, trova pertanto applicazione solo nel caso il minore si trovi in condizione di affidamento familiare.
autore: Zadnik Francesca
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