Per la rettificazione del sesso nei registri di stato civile non occorre la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali. Corte di Cassazione n°15138 del 20 luglio 2015
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Interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla
giurisprudenza della Cedu, dell'articolo 1 della legge n. 164 del
1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge,
attualmente confluito nell'articolo 31, comma 4, decreto legislativo n.
150 del 2011.
Per ottenere la rettificazione del sesso nei registri
dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento
chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici
primari.
Acquisizione di una nuova identità di come frutto di un processo individuale che non ne postula la
necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la
compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di
accertamento tecnico in sede giudiziale.
autore: Zadnik Francesca
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