La libertà di circolazione, diritto inviolabile, non può costituire un ostacolo al diritto di visita né porsi in contrasto con l'interesse dei minori. Tribunale di Savona, 6 maggio 2015.
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Modifica della condizioni di separazione – domanda di trasferimento del genitore convivente con i figli – valutazione della compatibilità della nuova sede con l'esercizio del diritto di visita e della responsabilità genitoriale - necessità di bilanciamento degli interessi
contrasto con il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto significativo con i genitori – impossibilità di risolvere il contrato mediante una diversa articolazione del diritto di visita o una rimodulazione delle condizioni di affido – rigetto della domanda.
autore: Fossati Cesare
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