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Irrisarcibilità diritto a non nascere se non sani. Corte di Cassazione 22 dicembre 2015 n° 25767/2015

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Richiesta di risarcimento danno per mancata diagnosi patologia del feto da parte dei genitori.
Irrisarcibilità nel caso di specie per insussistenza dei presupposti di legge per la procedura abortiva.
Inqualificabilità ed irrisarcibilità  del diritto a non nascere se non sani nel vigente ordinamento perchè diritto adespota, inesistenza del diritto al risarcimento del danno derivante dal non poter garantire un'esistenza sana e dignitosa.
Superamento della carenza di legittimazione del non ancora nato ad agire per risarcimento del danno poichè il danno derivante da fatto anteriore alla nascita diventa attuabile ed azionabile solo dopo la nascita di un soggetto, in quanto
il nascituro è comunque tutelato per previsioni  in altre cornici dogmatiche dell'ordinamento vigente (L.194/1978 e L. 405/1975).
Verifica del nesso causale fra condotta colposa del medico per carenza di informazioni alla paziente incinta e sofferenze psico fisiche cui il figlio è destinato nel corso della propria vita.
Inesistenza di tale nesso.
Evitato il rischio di patrimonializzazione dei sentimenti e di inquietanti progressive visioni panrisarcitorie.

editor: Francesca Zadnik