L'addebito non può essere oggetto di accordo fra coniugi, mentre può esserlo la rinuncia al mantenimento . Tribunale di Caltanissetta 18 novembre 2015.
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I coniugi, in sede di separazione, ben possono disporre dei propri diritti e degli ulteriori aspetti patrimoniali conseguenti alla
loro separazione, come le questioni relative alla casa coniugale o al diritto di visita dei figli, o al mantenimento, attesa la natura eminentemente negoziale dell'accordo di separazione, dovendosi ritenere superata la concezione che ritiene esistente un interesse superiore e trascendente della famiglia che supera quello dei singoli.
La richiesta della moglie di addebitare a sè stessa ed al proprio comportamento fedifrago la separazione, non può essere accolta, poiché ella, conseguentemente, rinuncerebbe, oltre che al diritto ad un assegno di mantenimento, anche a qualsiasi diritto successorio nei confronti del marito, e ciò è in palese contrasto, secondo il Tribunale di Caltanissetta, con l'art 458 c.c. che dispone: "...È
del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi"
Sono invece valide tutte le altre pattuizioni dell'accordo ed in particolare quella che prevede la rinuncia della moglie al proprio mantenimento.
editor: Francesca Zadnik
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