La legge di Stabilità 2016 e le misure a sostegno della famiglia
Il
provvedimento prevede alcune misure di sostegno economico per la
famiglia e per i coniugi/genitori in crisi.
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Vengono confermati a tempo indeterminato gli incentivi
fiscali per chi utilizza l'arbitrato e la negoziazione assistita;
in particolare il credito d'imposta di 250 euro già previsto in via
sperimentale ad agosto scorso per chi ricorre all'arbitrato e alla
negoziazione assistita e questi hanno successo.
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Istituzione di un apposito fondo
di solidarietà statale a tutela del coniuge in stato di bisogno
finalizzato
a
consentire l'anticipo delle somme che sarebbero dovute a titolo di
mantenimento. Il coniuge-genitore che non ha ricevuto l'assegno di
mantenimento potrà chiedere al Tribunale del luogo di residenza
l'anticipazione di una somma fino all'importo riconosciuto dal
giudice, ma non versato dall'obbligato. In caso di accoglimento
sarà il ministero della Giustizia a rivalersi sull'ex coniuge
inadempiente.
La costituzione del nuovo fondo statale, a sostegno
del coniuge rimasto solo e senza mezzi economici, non eliminerà
l'illecito penale, né cancellerà l'obbligo al versamento degli
importi non pagati e di quelli futuri, ma servirà a soccorrere i
beneficiari rimasti privi di sostegno economico.
Il coniuge in
stato di bisogno, impossibilitato a provvedere al mantenimento
proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori
di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno
determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per
inadempienza del coniuge che vi era tenuto, potrà rivolgere istanza
da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha
residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore
all'importo dell'assegno medesimo. Il Presidente del Tribunale o
un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui
al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei
trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta
l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al
Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione della somma di
cui al periodo precedente. Il Ministero della Giustizia farà poi
azione di rivalsa sul coniuge inadempiente per il recupero delle
risorse erogate. Quando il Presidente del Tribunale o il giudice da
lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la
trasmissione dell'istanza al Ministro della Giustizia, provvede al
rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento
introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo
periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
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esenzione del 50% dell'IMU per gli immobili concessi in comodato a
parenti in linea retta entro il primo grado
che li utilizzino come abitazioni principali, a condizione che il
contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello
stesso comune in cui è situato l'immobile oggetto del contratto;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale.
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Voucher baby sitting.
Anche
le madri lavoratrici autonome o imprenditrici potranno, come le madri
lavoratrici dipendenti, richiedere, in sostituzione anche parziale
del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il
servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da
soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. La misura è
disposta in via sperimentale per il solo 2016 e con un massimale di 2
milioni di euro.
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Carta famiglia.
Destinata,
su richiesta, alle famiglie con almeno 3 figli minori a carico,
costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente
residenti nel territorio nazionale. La carta sarà rilasciata, previo
pagamento dei costi di emissione, dai Comuni, secondo i criteri e le
modalità che verranno stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto
ministeriale. Permetterà sconti per l'acquisto di beni e di servizi
o riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che
intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale
alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di
acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti
famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi (come quelli di
trasporto, culturali, sportivi, ludici e turistici).
Misure
di sostegno economico per gli avvocati.
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possibilità di compensazione
tra i crediti vantati dagli avvocati relativi a spese di giustizia e
quanto da essi dovuto per tasse e imposte, inclusa l'iva.
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possibilità di compensazione degli onorari liquidati all'avvocato
tramite il patrocinio a carico dello stato con imposte e tasse dovuta
allo Stato, compresi i contributi del personale dipendente dello
studio.
La
misura mira a rendere più appetibile la scelta del patrocinio a
carico dello Stato in relazione ai tempi eccessivamente lunghi sino
ad oggi necessari per il pagamento delle parcelle.
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possibilità per l'avvocato di pagare i contributi dovuti alla
Cassa Forense con i crediti derivanti sempre dal patrocinio a carico
dello Stato.
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regime forfettario o dei minimi
per i professionisti: innalzamento da 15mila
a 30mila euro della
soglia di reddito che ne determina la possibilità d'ingresso nel
regime forfettario o dei minimi. Chi ne beneficerà potrà godere di
un'imposta
forfettaria del 15% (sostitutiva
dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap).
La costituzione del nuovo fondo statale, a sostegno del coniuge rimasto solo e senza mezzi economici, non eliminerà l'illecito penale, né cancellerà l'obbligo al versamento degli importi non pagati e di quelli futuri, ma servirà a soccorrere i beneficiari rimasti privi di sostegno economico.
Il coniuge in stato di bisogno, impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, potrà rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della Giustizia farà poi azione di rivalsa sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il Presidente del Tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministro della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
editor: Fossati Cesare
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