Orientamento favorevole alla nomina di un co amministratore di sostegno per i casi più complessi. Tribunale di Genova. 17 dicembre 2015.
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Nei casi maggiormente complessi o nei quali possa ritrovarsi una maggiore propensione al conflitto di interesse fra beneficiario e amministratore di sostegno, viene confermato l'indirizzo giurisprudenziale già utilizzato in sede di merito, in cui è ammesa la possibilità di nominare un co amministratore di sostegno, che assista l'amministratore nominato e collabori con esso, nello svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse precipuo del beneficiario.
Nel caso di specie, il beneficiario, affetto da sindrome autistica, raggiunta da poco la maggiore età, può esprimere i suoi bisogni solo a chi lo conosce bene e a chi vive con lui, pertanto indicati a volgere il delicato ruolo di ads non possono che essere i genitori o familiari dello stesso, che lo hanno sempre accudito, mantenuto ed hanno sempre gestito per lui le questioni economiche.
Pertanto, la richiesta dei genitori di essere nominati entrambi co amministratori di sostegno del figlio è stata ritenuta ragionevole e attuabile nel caso di specie.
editor: Francesca Zadnik
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