inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Divorzio diretto per scioglimento del matrimonio conseguito all'estero. Trib. Milano, decreto 11 marzo 2015

Lunedì, 7 Dicembre 2015
Giurisprudenza | Divorzio | Merito
apri il documento allegato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 11 marzo 2015
Pronuncia divorzile conseguita all'estero – Pronuncia del giudice straniero – Ricorso al tribunale italiano per "divorzio cd. diretto" ex art. 3 n. 2 lett. e) legge 898 del 1970 – Presupposti (art. 3 l. 898 del 1970)
Ai sensi dell'art. 3 n. 2, lettera e) della l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «nei casi in cui l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero (…) scioglimento del matrimonio (…)»; tale norma va, però, interpretata nel senso di ammettere il divorzio cd. diretto nei casi in cui il coniuge cittadino italiano abbia "subito" la scelta unilaterale del coniuge straniero di liberarsi dal vincolo matrimoniale ricorrendo al giudice straniero ed applicando la legge quivi vigente (da taluni definito in termini di «fenomeno delle cd. vedove bianche»). L'istituto del divorzio diretto, per pronuncia divorzile conseguita dal coniuge straniero all'estero, presuppone, dunque, un provvedimento formatosi all'estero in modo unilaterale, su mera domanda del cittadino non italiano con violazione dei diritti di difesa del coniuge italiano: da qui, il senso dell'istituto, all'indomani dell'art. 67 cit.: il giudice italiano, adito ex art. 3 comma II lett. e) cit., appurata la non riconoscibilità della decisione straniera (in modo incidentale ai fini del giudizio) pronuncia lo scioglimento del vincolo. L'istituto in esame non è, allora, utilizzabile nel caso in cui il coniuge italiano abbia partecipato al giudizio straniero, con ciò esercitando i diritti e beneficiando delle garanzie previste dalla legislazione straniera.

autore: Girotto Barbara