Riconosciuto lo status di rifugiato allo straniero omosessuale che fugge dal proprio paese di origine in cui l'omosessualità è reato punibilie con detenzione. Tribunale di Milano - Sezione I civile - Ordinanza 27 ottobre 2015
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Il ricorrente, a sostegno della propria domanda di protezione internazionale, aveva dedotto che
era stato costretto a lasciare il suo paese in seguito alla scoperta
del proprio orientamento sessuale da parte della comunità e che in
Nigeria l'omosessualità era considerata un reato.
Il Tribunale di Milano, ritenuto credibile quanto dichiarato dal ricorrente, osservava che, nel caso in esame, la discriminazione per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (e, nello specifico, l'orientamento sessuale del ricorrente ) costituiva un aspetto fondamentale dell'identità umana che una persona non doveva assolutamente essere costretta a nascondere o abbandonare.
Tale discriminazione di cui il ricorrente era divenuto oggetto, pertanto, diventava una forma di persecuzione, atteso che in Nigeria l'omosessualità era un reato punito con la pena detentiva.
Pertanto, accoglieva il ricorso ed attribuiva al ricorrente lo status di "rifugiato"ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28.7.1951 e del D.Lvo 19.11.2007. n. 251;
editor: Francesca Zadnik
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