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Ammissibilità della domanda di esecuzione in forma specifica ex art 2932 cc dell'accordo di divisione contenuto nel verbale di omologa della separazione consensuale. Tribunale di Catania 21 10 2015.

Venerdì, 20 Novembre 2015
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Merito
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Il Tribunale di Catania, nel solco della più consolidata giurisprudenza, qualifica le pattuizioni intervenute tra coniugi che abbiano in corso una separazione consensuale, come una fattispecie complessa, nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, acquista valore di contratto atipico, con propri presupposti e finalità, che acquista efficacia giuridica in base al provvedimento di omologazione.

In caso di rifiuto dell'obbligato a rispettare gli accordi, appare quindi lecito  concedere al creditore l'azione ex art. 2932 c.c., non costituendo ostacolo al suo accoglimento l'aver negato la natura «preliminare» dell'impegno a trasferire gli immobili concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta.

Nel caso di specie i coniugi avevano concordemente deciso di procedere alla divisione del patrimonio immobiliare entro 60 giorni dalla data di omologa della separazione, ma la moglie, aveva rifiutato di dar corso agli accordi assunti.

Il Tribunale di Catania ha pertanto accolto la domanda  del marito, di esecuzione in forma specifica dell'accordo di divisione del patrimonio immobiliare comune ai coniugi, trasfuso nel decreto di omologazione della separazione consensuale.

autore: Francesca Zadnik