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Tribunale per i Minorenni di Roma 22 10 2015. Ammessa l'adozione di una bimba da parte della compagna della madre biologica.

Giovedì, 22 Ottobre 2015
Giurisprudenza | Adozione | Merito
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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 22 Ottobre 2015
Il tribunale dei Minori di Roma ha concesso a una donna di adottare la figlia
naturale della sua convivente, nata a seguito di inseminazione da donatore
anonimo, e quindi senza padre legale. La bambina potrà aggiungere al suo
anche il cognome della convivente della madre.
In Parlamento se ne discute da tempo e nel ddl sulle unioni civili (Cirinnà) si
propone, in particolare, la possibilità della stepchild adoption, letteralmente
"adozione del figliastro",istituto giuridico anglosassone in vigore in 28 Paesi nel
mondo per le coppie gay.
L'articolo 5 del ddl Cirinnà recita che "si modifica la lettera 'b' del comma
1 dell'art.44 della legge 184 del 1983, secondo cui i minori, in deroga alle
disposizioni generali, "possono essere adottati, dal coniuge nel caso in cui il
minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge".
La stepchild adption altro non è che l'adozione del figlio biologico o
adottato di uno dei componenti la coppia da parte del partner,
estendendo la responsabilità genitoriale a entrambi i partner.
Non si tratta quindi di un'adozione nel senso classico del termine: va
precisato che una coppia omosessuale non può adottare un bambino
terzo (nato cioè al di fuori della coppia). Se uno dei componenti ha già un
figlio, biologico o adottato, il partner potrebbe adottarlo, diventandone così
genitore sociale.

autore: Francesca Zadnik