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L'assegno di mantenimento va pagato anche d'estate, pure se i figli stanno con il papà . Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 1 luglio 2015

Giovedì, 1 Ottobre 2015
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
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Separazione – Assegno di mantenimento dei figli – Versamento in dodici mensilità – Sospensione dell'assegno nel mese di agosto quando la prole sta con il padre – Esclusione (art. 337-ter c.c.)

Il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta: ogni anno, in via anticipata, il padre è tenuto a versare alla madre l'importo stabilito. Trattandosi di un onere rilevante, al solo fine di agevolare il debitore, il giudice può, però, stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, in linea con la previsione che può assistere le obbligazioni pecuniarie in generale. Ciò soprattutto dove sia lo stesso debitore a richiederlo. Da qui la prassi di fissare l'assegno di mantenimento dei figli secondo rate mensili (12). Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto (o estivi in genere) è ipotizzabile poiché quell'importo non costituisce altro se non la "rata" della somma globale che va somministrata per quella periodicità. 

autore: Fossati Cesare