Cass. n° 19304/2015 - Va retribuita la prestazione lavorativa svolta per il proprio partner, ove si dimostri che la stessa non viene prestata solo per mera gratuità
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Avere instaurato una relazione affettiva con il proprio datore di lavoro non è un
motivo idoneo a far presumere che la prestazione lavorativa sia svolta a
titolo gratuito.
A tal fine, infatti, è necessaria la rigorosa dimostrazione che la finalità che la giustifica, sia di carattere solidaristico e non lucrativo, derivante da una comunanza di vita e di interessi tra le parti.
In questo caso, la Corte Suprema di legittimità non ritiene sussista tale comunanza di vita ed interessi, non essendo la relazione fra i due mai sfociata in una convivenza more uxorio.
autore: Francesca Zadnik
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