Circostanze sopravvenute ai fini della revisione dell'assegno di mantenimento. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 24 settembre 2015, n. 19106
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La
Suprema Corte di Cassazione ritiene che l' aggravamento delle
condizioni di salute dell'ex coniuge possa incidere oggettivamente
sull'accordo sottoscritto con l'ex moglie in sede di separazione,
relativamente alla somma stabilita nell'assegno di mantenimento a
favore della figlia minorenne.
La
Corte, infatti, ha ritenuto che legittimamente possa essere
ridimensionato l'importo dell'assegno di mantenimento, qualora una
sopravvenuta patologia, possa rendere oggettivamente difficile il
rispetto degli accordi, che erano stati assunti nella prospettiva di
una piena utilizzabilità delle risorse professionali dell'obbligato.
La
Corte, condivide la relazione ex art. 380 bis c.p.c. rilevando che la
Corte di appello ha deciso la controversia tenendo conto della
circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute dello S.
successivamente all'accordo sottoscritto con la P. e ha chiaramente
ritenuto che tale accordo era stato sottoscritto dallo S. nella
prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse
professionali che è invece attualmente in larga parta venuta meno
secondo le valutazioni del CTU.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene che l' aggravamento delle condizioni di salute dell'ex coniuge possa incidere oggettivamente sull'accordo sottoscritto con l'ex moglie in sede di separazione, relativamente alla somma stabilita nell'assegno di mantenimento a favore della figlia minorenne.
La Corte, infatti, ha ritenuto che legittimamente possa essere ridimensionato l'importo dell'assegno di mantenimento, qualora una sopravvenuta patologia, possa rendere oggettivamente difficile il rispetto degli accordi, che erano stati assunti nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle risorse professionali dell'obbligato.
La Corte, condivide la relazione ex art. 380 bis c.p.c. rilevando che la Corte di appello ha deciso la controversia tenendo conto della circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute dello S. successivamente all'accordo sottoscritto con la P. e ha chiaramente ritenuto che tale accordo era stato sottoscritto dallo S. nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse professionali che è invece attualmente in larga parta venuta meno secondo le valutazioni del CTU.
autore: Francesca Zadnik
Martedì, 27 Febbraio 2024
Assegno di mantenimento ed insussistenza ab origine in capo all'avente diritto - ... |
Giovedì, 21 Dicembre 2023
La Cassazione fa il punto sulla quota di TFR spettante all’ex coniuge ... |
Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Accordi negoziali fra i coniugi validi anche senza omologazione del giudice - ... |
Martedì, 28 Novembre 2023
Riconoscimento dell'assegno divorzile: serve una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti ... |