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Circostanze sopravvenute ai fini della revisione dell'assegno di mantenimento. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 24 settembre 2015, n. 19106

Giovedì, 24 Settembre 2015
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. VI Civile  – 1, ordinanza 7 luglio  – 24  settembre 2015, n. 19106 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Suprema Corte di Cassazione ritiene che l' aggravamento delle condizioni di salute dell'ex coniuge possa incidere oggettivamente sull'accordo sottoscritto con l'ex moglie in sede di separazione, relativamente alla somma stabilita nell'assegno di mantenimento a favore della figlia minorenne.

La Corte, infatti, ha ritenuto che legittimamente possa essere ridimensionato l'importo dell'assegno di mantenimento, qualora una sopravvenuta patologia, possa rendere oggettivamente difficile il rispetto degli accordi, che erano stati assunti nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle risorse professionali dell'obbligato.

La Corte, condivide la relazione ex art. 380 bis c.p.c. rilevando che la Corte di appello ha deciso la controversia tenendo conto della circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute dello S. successivamente all'accordo sottoscritto con la P. e ha chiaramente ritenuto che tale accordo era stato sottoscritto dallo S. nella prospettiva di una piena utilizzabilità delle sue risorse professionali che è invece attualmente in larga parta venuta meno secondo le valutazioni del CTU.

autore: Francesca Zadnik