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No all'assegno all'ex moglie, che ha una casa di proprietà e gode di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un'esistenza dignitosa Ordinanza Sez VI Civ Cass. 23 settembre 2015 n. 18816

Mercoledì, 23 Settembre 2015
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Ordinanza Sez VI Civ Cass. 18816 2015 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione dice "No all'assegno all'ex moglie, che ha una casa di proprietà e gode di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un'esistenza dignitosa"
Nel caso di specie, alla donna viene negato il riconoscimento dell'assegno divorzile non ricorrendone i presupposti, non avendo dimostrato la stessa, in corso di causa, di aver goduto di un più elevato tenore di vita in costanza di matrimonio.
Vengono poi ritenute inammissibili le richieste relative ai danni morali che sarebbero stati subiti dalla ricorrente e dai figli.
L'ex marito viene quindi sciolto sia dal vincolo dell'assegno divorzile nei confronti dell'ex moglie sia dall'obbligo di contribuzione nei confronti di uno dei due figli che, nel frattempo, aveva deciso di andare a vivere con lui.

autore: Francesca Zadnik