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Richiesta modifica degli obblighi di mantenimento e suoi limiti. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 8 settembre 2015, n. 17808

Giovedì, 17 Settembre 2015
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
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La breve durata del matrimonio non può essere elemento deducibile nel procedimento di revisione delle condizioni di divorzio.

In sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova o autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se siano sopravvenute circostanze in grado di alterare l'equilibrio raggiunto.

L'età avanzata dell'obbligato non costituisce di per sé causa di peggioramento delle condizioni economiche.

L'onere della prova circa il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne incombe sull'obbligato.

autore: Fossati Cesare