Richiesta modifica degli obblighi di mantenimento e suoi limiti. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 8 settembre 2015, n. 17808
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La breve durata del matrimonio non può essere elemento
deducibile nel procedimento di revisione delle condizioni di divorzio.
In sede di revisione
dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova o autonoma
valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a
verificare se siano sopravvenute circostanze in grado di alterare l'equilibrio
raggiunto.
L'età avanzata dell'obbligato
non costituisce di per sé causa di peggioramento delle condizioni economiche.
L'onere della prova circa il
raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne incombe sull'obbligato.
autore: Fossati Cesare
Giovedì, 18 Aprile 2024
Dai nonni non si può pretendere il subentro nelle obbligazioni del genitore. ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Diversa misura del contributo nelle spese straordinarie se maggiori sono le consistenze ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli deve tener conto della ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Considerazioni astratte del giudice e accertamento concreto del rifiuto di lavorare del ... |