Sottrazione internazionale di minori e potestà (Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2014, n. 14561).
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In tema di sottrazione internazionale di minori, costituisce presupposto indispensabile perchè possa essere disposto il rimpatrio del minore, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la circostanza che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando, ai fini dell'accoglimento della domanda, le cause e le ragioni di tale mancato esercizio.
Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2014, n. 14561
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Al
Tribunale per i minorenni di Palermo e' stato chiesto dal Procuratore
della Repubblica presso il medesimo Tribunale di ordinare il
rimpatrio in Germania della minore (OMISSIS) (nata l'(OMISSIS)),
illecitamente condotta in Italia dalla madre, (OMISSIS), al fine di
ristabilire l'effettivo esercizio della potesta' genitoriale in capo
all'altro genitore, (OMISSIS), al quale era stata affidata in via
esclusiva dal giudice tedesco nel giudizio di divorzio e che ne aveva
fatto istanza il 7 giugno 2010 tramite l'Autorita' centrale tedesca,
ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre
1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, resa
esecutiva con Legge
15 gennaio 1994, n. 64.
Il
tribunale, ascoltati la minore ed entrambi i genitori e svolti
accertamenti tramite i servizi sociali, con decreto 10 marzo 2011, ha
disposto l'immediato rimpatrio della minore in Germania. Il tribunale
ha premesso che la Convenzione dell'Aja intende apprestare una tutela
dell'affidamento come situazione di fatto, sulla base del presunto
interesse del minore al ristabilimento della situazione di
affidamento precedente all'illecito trasferimento e, quindi, a non
essere allontanato dal luogo della sua residenza abituale, senza che
cio' implichi un giudizio sulla meritevolezza dell'affidamento al
genitore richiedente il rimpatrio; ha poi esaminato ed escluso
l'esistenza di gravi ragioni ostative al rimpatrio (articolo 13 della
Convenzione dell'Aja), tenuto conto delle seguenti circostanze: il
trasferimento in Italia era illecito, poiche' avvenuto senza il
consenso del padre e non erano state addotte situazioni intollerabili
o di pericolo che impedivano il rientro in Germania; nessun rilievo
poteva attribuirsi alla dichiarazione di volonta' della figlia di
vivere in Italia con la madre, essendo capace di un discernimento
ancora limitato e condizionabile; non rilevava che la madre avesse
chiesto l'affidamento della figlia, spettando esclusivamente al
giudice tedesco valutare la congruita' dell'affidamento all'uno o
all'altro genitore.
Avverso
detto decreto (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di tre
motivi; il ricorso e' stato notificato alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minori di Palermo e a (OMISSIS), il quale
non ha svolto attivita' difensiva.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Nel
primo motivo, che deduce violazione e falsa applicazione
dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja, la ricorrente sostiene
che il tribunale avrebbe dovuto fare riferimento alla situazione di
fatto esistente al momento del trasferimento della minore in Italia,
quando la figlia in Germania viveva di fatto con lei, essendo la
coabitazione con il padre cessata da oltre un anno, come risultava
anche dal certificato di residenza; la decisione di condurre la
figlia in Italia era motivata sulla base del presupposto che, benche'
affidata al padre, da tempo essa era andata a vivere con la madre e
aveva espresso il desiderio di vivere con lei.
Il
motivo e' fondato.
In
tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto
indispensabile perche' possa essere disposto il rimpatrio del minore,
ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre
1980, e' che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento
sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non
rilevando le cause e le ragioni del mancato esercizio (v. Cass. n.
277/2011; sulla necessita' di verificare se il genitore che lamenti
la violazione dei "diritti di affidamento" li abbia in
concreto esercitati al momento dell'illecito trasferimento del minore
o del suo mancato rientro, v.Cass.
n. 12293/2010).
Questo
principio e' stato disatteso dal tribunale, il quale non ha
verificato se il richiedente il rimpatrio esercitasse concretamente
il diritto di affidamento sul minore al momento del suo trasferimento
in Italia, ma ha avuto di mira esclusivamente il ripristino della
situazione corrispondente all'affidamento legale, contraddicendo
quanto correttamente enunciato in premessa sulla necessita' di avere
esclusivo riguardo a "situazioni di mero fatto" costituenti
oggetto della protezione del minore riconosciuta dalla Convezione
dell'Aja contro gli effetti nocivi derivanti dal suo trasferimento o
dal mancato rientro (v., tra le altre, Cass.
n. 17648/2007, n. 12293/2010).
Gli
altri due motivi, che deducono la violazione dell'articolo 12, e
articolo 13, comma 2, della medesima Convenzione, restano
assorbiti.
In
relazione al motivo accolto, il decreto impugnato e' cassato e, non
essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa puo' essere
decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimpatrio proposta
da (OMISSIS). Non e' contestato che la figlia minore, (OMISSIS),
all'epoca del trasferimento in Italia (nel marzo 2010) gia' vivesse
con la madre (OMISSIS), restando di fatto inattuato il provvedimento
del giudice tedesco di affidamento al padre. Che la sua volonta'
fosse in tal senso e' stato confermato dalla stessa minore in sede di
audizione, ma i giudici di merito ingiustificatamente non ne hanno
tenuto conto, benche' non emergessero elementi concreti da cui
desumere che non fosse capace di discernimento nonostante l'eta'
(all'epoca tredici anni).
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita',
tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della
decisione.
P.Q.M.
La
Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, cassa
il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
rimpatrio proposta da (OMISSIS); compensa le spese del giudizio.
autore: Campione Francesco
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