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Assegno di mantenimento, liquidazione di una quota ereditaria a favore della ex moglie e criteri di determinazione (Cass. civ. sez. VI, 30 aprile 2014, n. 9498)

Lunedì, 13 Ottobre 2014
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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 In tema di divorzio, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.



Cass. civ. sez. VI, 30 aprile 2014, n. 9498

Fatto
FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio, tra B.M.D. e R.A., la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza in data 13/05/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l'assegno in favore della moglie.

Ricorre per cassazione la B..

Resiste con controricorso il marito.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).

In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Il giudice a quo analizza la posizione della moglie e ritiene che la quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente).

Quanto alla malattia della moglie, il giudice a quo ritiene che dalla documentazione emerga un sostanziale ristabilimento, e quindi l'assenza di ogni ricaduta sulla produzione del reddito della moglie stessa.

Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

Diritto

PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014  

autore: Campione Francesco