Cass. 9494/2014: Assegno di mantenimento e condizioni di vita precedenti
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L'assegno di mantenimento ha lo scopo di garantire al coniuge condizioni di vita uguali a quelle godute durante la convivenza. Tale quantificazione, tuttavia, non influenza quella relativa all'assegno di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25885-2011 proposto da:
N.A. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 91, presso lo studio dell'avvocato MOIRAGHI ELEONORA NICLA,
rappresentato e difeso dall'avvocato CAPASSO CARMINE, giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.D.V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. INTARTAGLIA ANTONIO,
giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI - SEZIONE FAMIGLIA E MINORI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2278/2011 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI del 3.6.2011, depositata il 22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
In un procedimento di divorzio tra N.A. e S.d.
V.M.G., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del
22 giugno 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07
ottobre 2010, determinava in Euro 250,00 mensili l'assegno in favore della
moglie.
Ricorre per cassazione il N..
Resiste con controricorso la S.d.S..
Il ricorrente contesta, con più motivi tra loro
strettamente collegati, l'esistenza dei presupposti per l'assegno di divorzio.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno
per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto
durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita
può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N.
2156 del 2010).
Va precisato che il regime di separazione, anche
riguardo all'assegno, non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti
distinti ed autonomi (Cass. N. 18433 del 2010).
Evidenzia il giudice a quo la disparità di posizione
economica tra le parti (redditi da lavoro) a favore del marito, con notevole
sproporzione a danno della moglie. Correttamente si afferma che non tutti gli
elementi, previsti dalla norma, per la quantificazione dell'assegno, debbono
essere considerati (tra le altre, Cass. N. 23690 del 2008), e tuttavia, accanto
alla predetta disparità di condizioni economiche, vengono richiamati la durata
del matrimonio, nonchè l'apporto anche economico, dato dalla moglie al menage
familiare, mentre al contrario non si considerano "ragioni della
decisione", essendovi stata reciproca rinuncia agli addebiti in sede di
separazione.
Altri motivi, altrettanto strettamente connessi,
attengono alla decorrenza dell'assegno dalla domanda. Come correttamente
precisa la sentenza impugnata, giurisprudenza consolidata ha fornito una interpretazione
assai meno rigorosa di quella sostenuta dall'odierno ricorrente (tra le altre,
Cass. n. 5140 del 2011).
In particolare, il giudice può disporre la decorrenza
dalla domanda, anche in mancanza di sentenza non definitiva, e non occorre
esplicita richiesta di decorrenza, dovendo la stessa ritenersi ricompresa nella
domanda di assegno; potrebbe esservi pronuncia al riguardo, anche soltanto in
grado di appello; come nella specie, a seguito di appello incidentale.
Quanto alla tardività della domanda e alla affermata
violazione di diritto di difesa, il ricorso è del tutto generico e non
autosufficiente.
Circa infine il contributo al mantenimento dei figli
maggiorenni ma non autosufficienti, il giudice a quo con motivazione adeguata e
non illogica, chiarisce che l'aumento è dovuto necessariamente alle accresciute
esigenze di due giovani studenti (si precisa altresì che una borsa di studio
della figlia, del resto assai limitata, non escluderebbe la autosufficienza
economica della stessa).
Quanto alle spese nel giudizio di appello, la sentenza
impugnata richiama la soccombenza del marito; quanto al primo grado, è lo
stesso ricorrente a confermare la compensazione per soccombenza reciproca,
senza che, in sede di appello, fosse stato formulato gravame al riguardo.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, per il presente
giudizio di legittimità, e per quello di sospensione ex art. 373
c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Napoli.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, nonchè, per il
giudizio di sospensione ex art. 373
c.p.c., che liquida in Euro 600,00, comprensive di Euro 100,00
per esborsi, oltre accessori di legge, per entrambi i procedimenti.
A norma del D.Lgs. n. 196
del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento,
omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti in quanto
imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25885-2011 proposto da:
N.A. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 91, presso lo studio dell'avvocato MOIRAGHI ELEONORA NICLA,
rappresentato e difeso dall'avvocato CAPASSO CARMINE, giusta procura a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.D.V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. INTARTAGLIA ANTONIO,
giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI - SEZIONE FAMIGLIA E MINORI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2278/2011 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI del 3.6.2011, depositata il 22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Svolgimento del processo - Motivi
della decisione
In un procedimento di divorzio tra N.A. e S.d.
V.M.G., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del
22 giugno 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07
ottobre 2010, determinava in Euro 250,00 mensili l'assegno in favore della
moglie.
Ricorre per cassazione il N..
Resiste con controricorso la S.d.S..
Il ricorrente contesta, con più motivi tra loro
strettamente collegati, l'esistenza dei presupposti per l'assegno di divorzio.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno
per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto
durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita
può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N.
2156 del 2010).
Va precisato che il regime di separazione, anche
riguardo all'assegno, non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti
distinti ed autonomi (Cass. N. 18433 del 2010).
Evidenzia il giudice a quo la disparità di posizione
economica tra le parti (redditi da lavoro) a favore del marito, con notevole
sproporzione a danno della moglie. Correttamente si afferma che non tutti gli
elementi, previsti dalla norma, per la quantificazione dell'assegno, debbono
essere considerati (tra le altre, Cass. N. 23690 del 2008), e tuttavia, accanto
alla predetta disparità di condizioni economiche, vengono richiamati la durata
del matrimonio, nonchè l'apporto anche economico, dato dalla moglie al menage
familiare, mentre al contrario non si considerano "ragioni della
decisione", essendovi stata reciproca rinuncia agli addebiti in sede di
separazione.
Altri motivi, altrettanto strettamente connessi,
attengono alla decorrenza dell'assegno dalla domanda. Come correttamente
precisa la sentenza impugnata, giurisprudenza consolidata ha fornito una interpretazione
assai meno rigorosa di quella sostenuta dall'odierno ricorrente (tra le altre,
Cass. n. 5140 del 2011).
In particolare, il giudice può disporre la decorrenza
dalla domanda, anche in mancanza di sentenza non definitiva, e non occorre
esplicita richiesta di decorrenza, dovendo la stessa ritenersi ricompresa nella
domanda di assegno; potrebbe esservi pronuncia al riguardo, anche soltanto in
grado di appello; come nella specie, a seguito di appello incidentale.
Quanto alla tardività della domanda e alla affermata
violazione di diritto di difesa, il ricorso è del tutto generico e non
autosufficiente.
Circa infine il contributo al mantenimento dei figli
maggiorenni ma non autosufficienti, il giudice a quo con motivazione adeguata e
non illogica, chiarisce che l'aumento è dovuto necessariamente alle accresciute
esigenze di due giovani studenti (si precisa altresì che una borsa di studio
della figlia, del resto assai limitata, non escluderebbe la autosufficienza
economica della stessa).
Quanto alle spese nel giudizio di appello, la sentenza
impugnata richiama la soccombenza del marito; quanto al primo grado, è lo
stesso ricorrente a confermare la compensazione per soccombenza reciproca,
senza che, in sede di appello, fosse stato formulato gravame al riguardo.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, per il presente
giudizio di legittimità, e per quello di sospensione ex art. 373
c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Napoli.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, nonchè, per il
giudizio di sospensione ex art. 373
c.p.c., che liquida in Euro 600,00, comprensive di Euro 100,00
per esborsi, oltre accessori di legge, per entrambi i procedimenti.
A norma del D.Lgs. n. 196
del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento,
omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti in quanto
imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014
autore: Ortolani Pietro
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