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Assegno di mantenimento ed obbligo dell'altro coniuge di contribuire alle esigenze della prole (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 06-03-2013, n. 5481)

Domenica, 24 Novembre 2013
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità | Merito
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L'assegno di mantenimento stabilito giudizialmente a carico del padre, titolare di maggior reddito, non comporta affatto che la madre venga esonerata dall'obbligo di contribuire, a sua volta, alle esigenze della prole.

Cass. 5481/2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SESTA CIVILE

 

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

 

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

 

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -

 

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

 

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

sul ricorso 16050/2010 proposto da:

 

D.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

 

- ricorrente -

 

contro

 

F.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avv. RIZZO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

 

- controricorrente e ricorrente incidentale -

 

avverso la sentenza n. 1704/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 25.3.2010, depositata il 21/04/2010;

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

 

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

In un procedimento di divorzio, tra D.M.L. e T. D.A., la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21 aprile 2010, conferma la sentenza di primo grado che aveva disposto assegno mensile di Euro 300,00 a favore della moglie e di Euro 800,00 per mantenimento della figlia, a carico del marito.

 

Ricorre per cassazione la moglie.

 

Resiste, con controricorso, il marito, che pure propone ricorso incidentale.

 

Tanto la ricorrente principale che quello incidentale, propongono profili e situazioni di fatto, incontrollabili in questa sede, a fronte di una sentenza, caratterizzata da una motivazione congrua e non illogica.

 

Quanto all'assegno per la moglie, la Corte di Merito correttamente evidenzia la totale autonomia dei giudizi di separazione e divorzio e la diversa natura dei relativi assegni (per tutte, Cass. n. 15728/2005). Il Giudice a quo indica un divario reddituale notevole fin dal periodo della separazione (L. 48.000.000 annui per il marito, L. 21.000.000 annui per la moglie; entrambi incrementati negli anni successivi; rispettivamente Euro 53.000,00 ed Euro 33.000,00 per la moglie): l'importo stabilito appare, secondo il Giudice a quo, idoneo in relazione alla discrepanza delle condizioni economiche delle parti. Quanto alla figlia, va precisato che la sentenza impugnata determina il relativo assegno di mantenimento a carico del padre, titolare di maggior reddito, pur chiarendo, del tutto correttamente, che la madre non viene certo esonerata dall'obbligo di contribuire alle esigenze della figlia stessa.

 

Quanto al figlio di secondo letto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente incidentale, nella parte narrativa il Giudice a quo si riferisce alla valorizzazione effettuata dal primo Giudice circa la costituzione di una nuova famiglia da parte del marito, e tale impostazione è, dalla Corte di Merito, evidentemente accolta e tenuta presente, seppur per implicito, nella conferma degli assegni disposti dal primo Giudice.

 

Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi.

 

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

 

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.

 

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013

autore: Ortolani Pietro