"La moglie è infedele, ma il marito le ha taciuto la propria impotentia generandi: addebito al marito" (Cass. sent. n° 3230/2012)
Martedì, 27 Marzo 2012
Giurisprudenza
| Addebito della separazione
| Legittimità
Sezione Ondif di Livorno
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La moglie, con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Firenze chiede la separazione dal coniuge, con addebito a quest'ultimo per averle, tra l'altro, taciuto la propria impotentia generandi. Il convenuto si costituisce e chiede che la separazione venga invece addebitata alla moglie, che lo aveva tradito con un altro uomo. Da manuale. Il Tribunale accoglie la domanda della moglie e pronuncia la separazione con addebito al marito, che condanna al pagamento dell'assegno divorzile. Il marito ribadisce che la moglie era a conoscenza della sua impotenza e che lo aveva tradito, pertanto, il giudice di appello ribalta la sentenza di primo grado e addebita la separazione alla moglie. La cassazione accoglie con rinvio il ricorso della moglie e il giudice del rinvio ribalta di nuovo la decisione, si torna a quanto stabilito in primo grado. A questo punto è il marito che promuove ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte con la sentenza in esame.
editor: Lessi Maria Pia
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