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No a revisione né a pensione di reversibilità alla ex divorziata che non godeva dell'assegno divorzile, ma di una liquidazione una tantum anche se rateizzata" (Cass. sent. n° 3635/2012)

Martedì, 27 Marzo 2012
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità Sezione Ondif di Livorno
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La corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, stante la cessazione, per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario. Niente pensione di reversibilità, quindi, alla moglie divorziata che non è beneficiaria dell'assegno divorzile, avendo optato, in sede di divorzio per la liquidazione di una somma una tantum, anche se rateizzata.

autore: Lessi Maria Pia