No a revisione né a pensione di reversibilità alla ex divorziata che non godeva dell'assegno divorzile, ma di una liquidazione una tantum anche se rateizzata" (Cass. sent. n° 3635/2012)
La corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile esclude la
sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, stante la cessazione,
per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi, con la conseguenza che nessuna
ulteriore prestazione può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle
condizioni economiche del coniuge assegnatario. Niente pensione di reversibilità, quindi, alla moglie
divorziata che non è beneficiaria dell'assegno divorzile, avendo optato, in sede di divorzio per la
liquidazione di una somma una tantum, anche se rateizzata.